Disciplina dell’oro per gli Operatori oro

compro oroE’ più che noto, ormai, che i negozi compro-oro abbiano acquisito una fetta di mercato considerevole, soprattutto grazie a una rivalutazione consapevole del mercato aureo da parte di acquirenti e di rivenditori. A differenza di quanti credono che la compravendita di oro sia un’attività ‘oscura’ e dai contorni circospetti, è opportuno affermare che le attività ‘professionali’ relative all’oro e in genere estese ai metalli preziosi sono disciplinati da normative che richiedono una serie di autorizzazioni e adempimenti.

Chi sono gli Operatori professionali in Oro.
La legge italiana 17 gennaio 2000, n. 7, definisce come operatori professionali in oro tutti i soggetti che esercitano, per conto proprio o terzi, il commercio dell’oro nelle seguenti forme:
Oro da investimento, sotto forma di lingotti o di placchette, superiori a un grammo e con purezza minima di 995 millesimi;
– Monete d’oro di purezza minima superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che abbiano avuto corso legale, o lo abbiano ancora, nel paese d’origine;
Materiale in oro, sotto qualunque forma a uso prevalentemente industriale.
Gli Operatori professionali in oro sono quindi strutture organizzate il cui oggetto prevalente sia il commercio dell’oro, ma possono anche svolgere compatibilmente altre attività.

Requisiti professionali degli operatori
L’attività economica del Banco Metalli quando è esercitata nei modi e nelle forme previste dalla legge è a tutti gli effetti, un Operatore professionale in oro, lo stesso non si può dire dei negozietti compro-oro invece, che sono delle semplici attività di commercio con le prescritte autorizzazioni a livello locale. La realtà del Banco Metalli è ben più ampia, poiché essendo un operatore professionale, è sottoposto a una disciplina autorizzativa che obbliga gli amministratori a ottemperare alle seguenti disposizioni:
– essere costituiti sotto forma giuridica di Spa (Società per Azioni), Sapa (Società in accomandita per azioni), Srl (Società a responsabilità limitata) o sotto forma di cooperativa. Il capitale sociale di costituzione non deve essere per legge inferiore a quello delle Spa e deve essere versato per intero;
– indicazione dell’oggetto sociale che specifichi l’attività professionale in oro ai sensi della legge 7/2000;
– essere in possesso dei requisiti di onorabilità in materia bancaria e creditizia da parte degli amministratori e da chi assume la direzione tecnica e commerciale nell’ambito aziendale.
Vi evince, quindi, la differenza sostanziale tra negozi compro-oro e Banco Metalli o comunque organizzazioni professionali che operano nel settore aureo. Gli operatori professionali in oro devono rispettare le disposizioni di legge in materia antiriciclaggio.

Iscrizione presso la Banca d’Italia
Gli operatori professionali in oro hanno l’obbligo di comunicare alla Banca d’Italia che intendono svolgere la professione prima dell’avvio delle attività. L’Istituto bancario nazionale quindi attua un procedimento istruttorio della durata massima di 120 giorni, al termine del quale o rigetta la domanda d’iscrizione oppure accettandola comunica il codice operatore attribuito. Naturalmente va chiarito che nel caso in cui vi sia la mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dalla legge, la domanda è rigettata (fornendo comunque le ragioni del rigetto agli interessati).

Disposizioni sanzionatorie e vigilanza
La Banca d’Italia è l’organo deputato alla vigilanza in materia di comunicazioni ed esercizio dell’attività professionale in oro. L’attuale apparato sanzionatorio pone un freno a qualunque forma di ‘abusivismo’ nel settore aureo sia per la particolarità dell’oggetto economico sia per il contesto restrittivo imposto dalle leggi in materia di antiriciclaggio. L’esercizio abusivo di operatore professionale in oro si realizza nel momento in cui è svolta l’attività di commercio in oro senza che la Banca d’Italia ne abbia ricevuta comunicazione. Le sanzioni penali in questo caso vanno dai sei mesi ai quattro anni di reclusione, con multe fino a 10.329 euro.
Gli operatori professionali in oro sono tenuti a dichiarare i trasferimenti di metallo aureo da e verso l’estero nel momento in cui l’importo superi i venti milioni delle vecchie lire (oggi l’equivalente in euro), la mancata dichiarazione fa scattare una sanzione amministrativa fino al 40 percento del valore del bene aureo negoziato.

Altre considerazioni
Spesso è fatta confusione, volontaria o meno che sia, da parte di alcuni operatori che trattano il commercio dell’oro, soprattutto online. A tale proposito è opportuno che il consumatore si accerti, prima di compiere qualunque operazione, sulle caratteristiche amministrative dell’operatore. La prima cosa che dovrebbe valutare è appunto: il capitale sociale (non inferiore a quello delle Spa e interamente versato come abbiamo già detto), la forma costitutiva e dulcis in fundo l’esistenza di un codice operatore attribuito dalla Banca d’Italia. Scegliere una società in regola è fondamentale soprattutto per il consumatore, poiché l’oro acquistato o venduto è opportunamente tracciato e ogni contestazione può essere esercitata secondo le disposizioni della legge. L’attività autorizzativa in un certo senso garantisce il consumatore da abusi sul prezzo dell’oro, dall’eventuale truffa concernente la provenienza del metallo e dalla sua consistenza in termini di purezza (millesimi o titoli). Su internet purtroppo si assiste a un proliferare quasi giornaliero di siti nazionali e internazionali che acquistano e vendono oro, taluni di questi completamente abusivi o addirittura inesistenti sotto il profilo amministrativo. Il consumatore può, attraverso questa guida, verificare che l’operatore con cui intenda fare operazioni in oro abbia i requisiti previsti e sia un soggetto conosciuto alla Banca d’Italia.